NORME
DISCIPLINARI PERSONALE ATA
ART.92
- OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il
dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di
servire
esclusivamente
la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
andamento
e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della
legge e
l'interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
fiducia e
collaborazione
tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In
tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il
dipendente
deve in particolare:
a)
esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti
esplicazione del
profilo
professionale di titolarità;
b)
cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente
contratto, le
disposizioni
per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione
scolastica,
le
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
vigenti;
d)
non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
e)
nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo,
nel rispetto delle
disposizioni
in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste
dalla
legge
7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione,
nonché
agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in
tema di
autocertificazione;
f)
favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con
gli alunni;
g)
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle
presenze
e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
scolastico;
h)
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli
utenti condotta
uniformata
non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di
coerenza con
le
specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da
comportamenti
lesivi
della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i)
non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative,
ancorché non
remunerate,
in periodo di malattia od infortunio;
l)
eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni
che gli siano
impartiti
dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve
farne
rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è
rinnovato per
iscritto
ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire
l'ordine
quando
l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m)
tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni
vigenti
per ciascun profilo professionale;
n)
assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo
professionale;
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o)
avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed
automezzi a lui
affidati;
p)
non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non
siano di
servizio;
q)
non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità
in connessione
con
la prestazione lavorativa;
r)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione
da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate,
persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s)
comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non
coincidenti, ed ogni
successivo
mutamento delle stesse;
t) in
caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato
impedimento;
u)
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere
direttamente
o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART.93
- SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le
violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto
danno luogo,
secondo
la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione
delle
seguenti
sanzioni disciplinari:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto;
c)
multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e)
licenziamento con preavviso;
f)
licenziamento senza preavviso.
2.
L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta
dell'addebito
- da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione,
di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito
a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante
dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il
dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per
la difesa non
prima
che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto
che vi ha dato
causa.
Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la
sanzione
è applicata nei successivi 15 giorni.
4.
Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi
del successivo
art.
94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10
giorni, all'ufficio
competente
i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale
comunicazione all'interessato.
5. Al
dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a
tutti gli atti
istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di
contestazione di
addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
7.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli
accertamenti effettuati e
delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate al
comma
1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità
di
altro genere nelle quali egli sia incorso.
59
9. I
termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del
D.L.vo
165/2001.
11.
Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del
presente CCNL.
ART.94
- COMPETENZE
1. Il
rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal
dirigente scolastico.
2. La
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento
con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore
generale
regionale.
ART.95
- CODICE DISCIPLINARE
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in
relazione alla
gravità
della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n.
165/2001,
il
tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri
generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia
dimostrate,
tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al
disservizio
determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento
del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto
dalla
legge,
al comportamento verso gli utenti;
f) al
concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La
recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
sanzione di
maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione
o con
più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile
la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con
sanzioni
di diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa
di
importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in
relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché
dell'orario
di lavoro;
b)
condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri
dipendenti o nei
confronti
dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e
dei beni mobili
o
strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba
espletare
azione di vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro
ove
non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei
compiti
assegnati;
60
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere
precedenti,
da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione,
agli
utenti
o ai terzi.
5.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e
destinato ad
attività
sociali a favore degli alunni.
6. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino
a un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione
ai criteri di
cui
al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato
l'applicazione del
massimo
della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali
ipotesi,
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri
del
dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
d)
ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata
dai superiori;
e)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
f)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti dei
superiori,
di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g)
alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
genitori, alunni o terzi;
h)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal
rispetto della
libertà
di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità
della
persona;
l)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere
precedenti
da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori,
agli
alunni
o a terzi.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma
6, anche
se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste
nel medesimo
comma,
che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal
servizio
e dalla retribuzione;
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti
e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione
di somme o beni
di
pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c)
rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a
dieci giorni
consecutivi
lavorativi;
e)
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere
adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e
non
attinente
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la
sua
specifica
gravità;
g)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere
precedenti
di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione
del rapporto di lavoro.
8. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il
pubblico
o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e,
comunque,
con mezzi fraudolenti;
c)condanne
passate in giudicato:
1. di
cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli
art.
316 e
316 bis del codice penale;
61
2.
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3.
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d)
condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur
non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente
la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
e)
commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti
di rilevanza
penale
per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di
gravità tale da non
consentire
la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
pubblicità
mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità
è tassativa
e non
può essere sostituita con altre.
ART.96
- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1.
Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in
servizio, di rilevanza
penale
l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il
procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga
sospensione
è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel
corso
del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al
di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga
a
conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3.
Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001,
negli altri casi il
procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180
giorni da
quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude
entro 120
giorni
dalla sua riattivazione.
4.
Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il
procedimento disciplinare
precedentemente
sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua
riattivazione.
5.
L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle
condanne penali
citate
nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo
correlata
all'esperimento
del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della
legge
n. 97 del 2001.
6. In
caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel
procedimento
disciplinare
sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia
stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende
per
dette infrazioni.
7. In
caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della
legge 97 del
2001.
9. Il
dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9,
lettere c) e d),
e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla
data della
sentenza
di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su
sua
richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta
all'atto del licenziamento.
62
10.
Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella
posizione
economica
in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora
sia
intervenuta
una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o
il
convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati
attribuiti al
dipendente
nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART.97
- SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio
dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o
comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2.
L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà
personale,
può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva
alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il
dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel
caso
in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà
personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di
lavoro
o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della
sanzione
disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati
indicati dall'art. 58 del
D.lgs.
n.267/2000.
5.
Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
alternativa alla
sospensione
di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo
stesso
art.
3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia
concessa
la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della
citata legge
97
del 2001.
6.
Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96
in tema di
rapporti
tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al
dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità
pari al 50%
della
retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè
gli
assegni
del nucleo familiare, ove spettanti.
8.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi
dell’art. 92, commi
6 e
7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità sarà
conguagliato
con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità
o
compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove
il giudizio
disciplinare
riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo
periodo,
il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito
di condanna
penale,
ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente
precedentemente
sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse
le
indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di
carattere
straordinario,
nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a
seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10.
Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la
stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a
cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il
dipendente
63
riammesso
in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito
del
procedimento penale.
11. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno
portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.