Normativa sulla conservazione di cellule staminali
cordonali:
- La raccolta e la conservazione del sangue da
cordone ombelicale si basa sul principio della donazione allogenica
solidaristica. È consentita tuttavia la conservazione per uso
dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al
momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente
fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali
da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione
clinico sanitaria (Ordinanza 26 febbraio 2009 Art. 1, comma 3).
- È altresì consentita la conservazione di sangue
da cordone ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a
rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate
per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente
appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale,
previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria
rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito
clinico (Ordinanza 26 febbraio 2009 Art. 1, comma 4); in tali casi
la conservazione viene effettuata nelle Banche pubbliche a totale
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- La possibilità di conservare il campione ad uso
autologo al di fuori delle condizioni previste dall'ordinanza, è
consentita attualmente presso strutture private estere previo
rilascio del nulla osta all'esportazione da parte del Ministero
della Salute.
|