Normativa sulla conservazione di cellule staminali cordonali:

  • La raccolta e la conservazione del sangue da cordone ombelicale si basa sul principio della donazione allogenica solidaristica. È consentita tuttavia la conservazione per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria (Ordinanza 26 febbraio 2009 Art. 1, comma 3).
  • È altresì consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico (Ordinanza 26 febbraio 2009 Art. 1, comma 4); in tali casi la conservazione viene effettuata nelle Banche pubbliche a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  • La possibilità di conservare il campione ad uso autologo al di fuori delle condizioni previste dall'ordinanza, è consentita attualmente presso strutture private estere previo rilascio del nulla osta all'esportazione da parte del Ministero della Salute.